Art. 73
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
In vigore dal 9 mar 2016
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b)
1. In caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali detenuti, l'autorità competente conduce senza indugio un'indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.
2. Ai fini dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente provvede affinché:
a)
i veterinari ufficiali effettuino un esame clinico su un campione rappresentativo di animali detenuti delle specie elencate per la particolare malattia elencata in questione;
b)
i veterinari ufficiali prelevino opportuni campioni da tali animali detenuti delle specie elencate e altri campioni per esami da eseguire in laboratori designati a tal fine dall'autorità competente;
c)
si effettuino in tali laboratori designati esami di laboratorio per confermare o escludere la presenza della malattia elencata in questione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate integranti le norme relative all'indagine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-73