Art. 18

Notifica all'interno degli Stati membri

In vigore dal 9 mar 2016
Notifica all'interno degli Stati membri 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e altre pertinenti persone fisiche o giuridiche: a) notifichino immediatamente all'autorità competente qualora vi siano motivi di sospettare la presenza negli animali di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), o qualora la presenza di tale malattia sia rilevata negli animali; b) notifichino non appena possibile all'autorità competente qualora vi siano motivi di sospettare la presenza negli animali di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), diversa da quelle di cui all', paragrafo 1, lettera a), o qualora la presenza di tale malattia sia rilevata negli animali; c) notifichino a un veterinario mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi o una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate, affinché compia ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di laboratorio laddove la situazione lo esiga. 2.   Gli Stati membri possono decidere che le notifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), possano essere trasmesse all'autorità competente. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per quanto riguarda: a) i criteri per determinare se si è in presenza delle circostanze che richiedono la notifica, descritte al paragrafo 1, lettera c); b) le norme dettagliate per le ulteriori indagini di cui al paragrafo 1, lettera c).
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Art. 18 Regolamento (UE) 2016/429 — Notifica all'interno degli Stati membri | Portale Normativo