Art. 19

Notifica nell'Unione

In vigore dal 9 mar 2016
Notifica nell'Unione 1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri gli eventuali focolai delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), per i quali è richiesta una notifica immediata per assicurare la tempestiva attuazione delle necessarie misure di gestione dei rischi, tenendo conto del profilo della malattia. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 reca le seguenti informazioni riguardanti il focolaio: a) l'agente patogeno e, se del caso, il sottotipo; b) le pertinenti date, in particolare quelle del sospetto e della conferma del focolaio; c) il tipo e l'ubicazione del focolaio; d) gli eventuali focolai correlati; e) gli animali interessati dal focolaio; f) le eventuali misure di controllo delle malattie adottate in relazione al focolaio; g) l'origine possibile o conosciuta della malattia elencata; h) i metodi diagnostici utilizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Regolamento (UE) 2016/429 — Notifica nell'Unione | Portale Normativo