Art. 19
Notifica nell'Unione
In vigore dal 9 mar 2016
Notifica nell'Unione
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri gli eventuali focolai delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), per i quali è richiesta una notifica immediata per assicurare la tempestiva attuazione delle necessarie misure di gestione dei rischi, tenendo conto del profilo della malattia.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 reca le seguenti informazioni riguardanti il focolaio:
a)
l'agente patogeno e, se del caso, il sottotipo;
b)
le pertinenti date, in particolare quelle del sospetto e della conferma del focolaio;
c)
il tipo e l'ubicazione del focolaio;
d)
gli eventuali focolai correlati;
e)
gli animali interessati dal focolaio;
f)
le eventuali misure di controllo delle malattie adottate in relazione al focolaio;
g)
l'origine possibile o conosciuta della malattia elencata;
h)
i metodi diagnostici utilizzati.
Storico versioni
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