Art. 16
Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre persone che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre persone che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici
1. Tenendo conto di eventuali norme internazionali, i laboratori, le strutture e le altre persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni a scopo di ricerca, pedagogico, di diagnosi o di produzione di vaccini e altri prodotti biologici:
a)
adottano opportune misure di biosicurezza, di bioprotezione e biocontenimento per prevenire la fuga degli agenti patogeni e il loro successivo contatto con animali al di fuori del laboratorio o di ogni altra struttura che manipola agenti patogeni a scopo di ricerca;
b)
garantiscono che i movimenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti biologici tra laboratori o altre strutture non diano origine ad un rischio di diffusione delle malattie elencate e di quelle emergenti.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per quanto riguarda le misure di sicurezza per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate e delle malattie emergenti riguardanti i laboratori, le strutture e le altre persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici in relazione:
a)
alle misure di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento;
b)
alle prescrizioni riguardanti i movimenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti biologici.
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