Art. 65

Misure di controllo delle malattie in una zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di controllo delle malattie in una zona soggetta a restrizioni 1.   L'autorità competente provvede affinché, fatti salvi i requisiti nazionali per l'ottenimento dell'accesso alle residenze private, siano adottate una o più delle seguenti misure di controllo delle malattienella zona soggetta a restrizioni interessata per prevenire l'ulteriore diffusione di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a): a) identificazione degli stabilimenti, delle aziende alimentari e di mangimi, degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata; b) visite agli stabilimenti, alle aziende alimentari e di mangimi, agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata e, se del caso, esami, campionamento e analisi di laboratorio dei campioni raccolti; c) la prescrizione di condizioni di movimento per i movimenti delle persone, degli animali, dei prodotti, dei mangimi, dei veicoli e di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbe essere contaminato o contribuire alla diffusione di tale malattia elencata nelle e dalle zone soggette a restrizioni e il trasporto attraverso le zone soggette a restrizioni; d) prescrizioni in materia di biosicurezza per: i) la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti di origine animale; ii) la raccolta e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale; iii) la raccolta, lo stoccaggio e la manipolazione del materiale germinale; e) vaccinazione e trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell', paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'; f) pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e derattizzazione o altre necessarie misure di biosicurezza; g) designazione o, se del caso, riconoscimento di uno stabilimento alimentare ai fini della macellazione degli animali o del trattamento dei prodotti di origine animale originari della zona soggetta a restrizioni; h) prescrizioni in materia di identificazione e tracciabilità per ilmovimento degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale; i) altre misure di biosicurezza e riduzione dei rischi necessarie per ridurre al minimo il rischio di diffusione di tale malattia elencata. 2.   L'autorità competente: a) adotta tutte le misure necessarie al fine di informare esaurientemente le persone nella zona soggetta a restrizioni in merito alle restrizioni in vigore e alla natura delle misure di controllo delle malattie; b) impone gli obblighi necessari agli operatori al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia elencata in questione. 3.   Nel determinare quali delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 si debbano adottare, l'autorità competente tiene conto di quanto segue: a) il profilo della malattia; b) i tipi di produzione; c) la fattibilità, la disponibilità e l'efficacia di tali misure di controllo delle malattie.
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Art. 65 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure di controllo delle malattie in una zona soggetta a restrizioni | Portale Normativo