Art. 125

Misure di prevenzione delle malattie relativamente al trasporto

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di prevenzione delle malattie relativamente al trasporto 1.   Gli operatori adottano le misure di prevenzione necessarie e appropriate per assicurare che: a) lo stato sanitario degli animali terrestri detenuti non sia messo a rischio durante il trasporto; b) le operazioni di trasporto degli animali terrestri detenuti non provochino la potenziale diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), all'uomo e agli animali; c) si provveda alla pulizia e alla disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, nonché alla lotta agli insetti e alla derattizzazione relativamente agli stessi, e si adottino altre misure appropriate di biosicurezza, in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto interessate. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) alle condizioni e prescrizioni relative alla pulizia e alla disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, nonché alla lotta agli insetti e alla derattizzazione relativamente agli stessi, come pure all'impiego di biocidi a tali fini; b) alle altre misure appropriate di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-125

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 125 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure di prevenzione delle malattie relativamente al trasporto | Portale Normativo