Art. 95
Riconoscimento dello status di stabilimento confinato
In vigore dal 9 mar 2016
Riconoscimento dello status di stabilimento confinato
Gli operatori di stabilimenti che intendono ottenere lo status di stabilimento confinato:
a)
chiedono il riconoscimento all'autorità competente conformemente all', paragrafo 1;
b)
spostano animali detenuti al o dal loro stabilimento a norma delle prescrizioni dell', paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati conformemente all', paragrafo 2, solo dopo che il loro stabilimento abbia ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in conformità agli .
Storico versioni
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