Art. 104

Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori 1.   I trasportatori conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni: a) gli stabilimenti visitati; b) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti trasportati; c) la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dei mezzi di trasporto utilizzati; d) i dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento degli animali in questione, compreso il numero di documento. La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico. 2.   I trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro interessato dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   I trasportatori conservano la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2: a) in modo tale che possa essere messa immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta; b) per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, che non può essere inferiore a tre anni.
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Art. 104 Regolamento (UE) 2016/429 — Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori | Portale Normativo