Art. 104
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori
1. I trasportatori conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni:
a)
gli stabilimenti visitati;
b)
le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti trasportati;
c)
la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
d)
i dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento degli animali in questione, compreso il numero di documento.
La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico.
2. I trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro interessato dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. I trasportatori conservano la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
in modo tale che possa essere messa immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b)
per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, che non può essere inferiore a tre anni.
Storico versioni
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