Art. 144
Delega di potere relativamente all'obbligo per gli operatori di provvedere affinché gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere relativamente all'obbligo per gli operatori di provvedere affinché gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
alle deroghe agli obblighi di certificazione sanitaria di cui all', paragrafo 1, per i movimenti di animali terrestri detenuti che non presentano un rischio significativo di diffusione di una malattia a causa:
i)
delle specie o categorie di animali terrestri detenuti che sono mossi e delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), in relazione alle quali sono specie elencate;
ii)
dei metodi con cui sono tenute tali specie e categorie di animali terrestri detenuti e del relativo tipo di produzione;
iii)
dell'uso previsto degli animali terrestri detenuti; o
iv)
del luogo di destinazione degli animali terrestri detenuti, compresi i casi in cui il luogo di destinazione si trova nello stesso Stato membro del loro luogo di origine ma il loro movimento richieda il passaggio attraverso un altro Stato membro al fine di raggiungere il loro luogo di destinazione;
b)
alle norme speciali riguardanti la certificazione sanitaria di cui all', paragrafo 1, qualora si adottino misure specifiche di riduzione dei rischi in materia di sorveglianza e biosicurezza, tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che garantiscono:
i)
la tracciabilità degli animali terrestri detenuti che vengono mossi;
ii)
che gli animali terrestri detenuti che vengono mossi soddisfino le necessarie prescrizioni di sanità animale per i movimenti di cui alle sezioni da 1 a 6 (articoli da 124 a 142);
c)
all'obbligo di certificazione sanitaria per i movimenti di specie e categorie di animali terrestri detenuti diverse da quelle di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), nel caso in cui la certificazione sanitaria sia indispensabile per garantire che i movimenti in questione soddisfino le prescrizioni di sanità animale per i movimenti di cui alle sezioni da 1 a 6 (articoli da 124 a 142);
2. Nello stabilire le norme speciali di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:
a)
la valutazione da parte dell'autorità competente pertinente delle misure di biosicurezza messe in atto dagli operatori conformemente all', paragrafo 1, lettera b), e a qualsiasi norma adottata ai sensi dell', paragrafo 6;
b)
la capacità dell'autorità competente, nella misura in cui può essere necessario e appropriato, di adottare misure e di impegnarsi nelle attività richieste dal presente regolamento conformemente all', paragrafo 1;
c)
il livello di conoscenze di base acquisite in materia di sanità animale conformemente all' e il loro incoraggiamento di cui all', paragrafo 2;
d)
l'attuazione efficace delle visite di sanità animale previste all' o la presenza di altra sorveglianza o controllo ufficiale pertinente;
e)
l'esecuzione da parte della competente autorità dei suoi obblighi in base al sistema dell'Unione di notifica e di comunicazione previsto agli articoli da 19 a 22 e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3, e dell';
f)
l'applicazione della sorveglianza di cui all' e dei programmi di sorveglianza conformemente all' e alle norme adottate ai sensi degli .
3. Nel definire le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione tiene conto dei fattori menzionati al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv).
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