Art. 11

Conoscenze in materia di sanità animale

In vigore dal 9 mar 2016
Conoscenze in materia di sanità animale 1.   Gli operatori e i professionisti degli animali dispongono di conoscenze adeguate in materia di: a) malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; b) principi di biosicurezza; c) interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana. d) buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano; e) resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni; 2.   Il contenuto e il livello delle conoscenze richieste in conformità al paragrafo 1 dipende da: a) le specie e le categorie di animali detenuti o prodotti sotto la responsabilità degli operatori e dei professioniti degli animali e la natura del loro rapporto professionale con tali animali o prodotti; b) il tipo di produzione; c) le mansioni svolte. 3.   Le conoscenze di cui al paragrafo 1 sono acquisite in uno dei seguenti modi: a) esperienza o formazione professionale; b) programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura in materia di sanità animale; c) istruzione formale; d) altra esperienza o formazione che comporti lo stesso livello di conoscenze di cui alle lettere a), b) o c). 4.   Gli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia forniscono al futuro detentore di animali da compagnia informazioni di base sugli aspetti di cui al paragrafo 1 rilevanti per l'animale da compagnia in questione.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2016/429 — Conoscenze in materia di sanità animale | Portale Normativo