Art. 11
Conoscenze in materia di sanità animale
In vigore dal 9 mar 2016
Conoscenze in materia di sanità animale
1. Gli operatori e i professionisti degli animali dispongono di conoscenze adeguate in materia di:
a)
malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo;
b)
principi di biosicurezza;
c)
interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana.
d)
buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano;
e)
resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni;
2. Il contenuto e il livello delle conoscenze richieste in conformità al paragrafo 1 dipende da:
a)
le specie e le categorie di animali detenuti o prodotti sotto la responsabilità degli operatori e dei professioniti degli animali e la natura del loro rapporto professionale con tali animali o prodotti;
b)
il tipo di produzione;
c)
le mansioni svolte.
3. Le conoscenze di cui al paragrafo 1 sono acquisite in uno dei seguenti modi:
a)
esperienza o formazione professionale;
b)
programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura in materia di sanità animale;
c)
istruzione formale;
d)
altra esperienza o formazione che comporti lo stesso livello di conoscenze di cui alle lettere a), b) o c).
4. Gli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia forniscono al futuro detentore di animali da compagnia informazioni di base sugli aspetti di cui al paragrafo 1 rilevanti per l'animale da compagnia in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-11