Art. 10

Responsabilità per la sanità animale e le misure di biosicurezza

In vigore dal 9 mar 2016
Responsabilità per la sanità animale e le misure di biosicurezza 1.   Gli operatori: a) per quanto riguarda gli animali detenuti e i prodotti sotto la loro responsabilità, sono responsabili: i) della sanità degli animali detenuti; ii) dell'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei veterinari, iii) della riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie; iv) delle buone prassi di allevamento; b) se del caso, adottano le misure di biosicurezza riguardo agli animali detenuti e ai prodotti sotto la loro responsabilità opportune per: i) le specie e le categorie di animali detenuti e prodotti; ii) il tipo di produzione; e iii) i rischi connessi, tenendo conto: — dell'ubicazione geografica e delle condizioni climatiche; e — delle circostanze e delle prassi locali; c) se del caso, adottano misure di biosicurezza riguardo agli animali selvatici. 2.   I professionisti degli animali si adoperano per ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie nel contesto del loro rapporto professionale con gli animali e i prodotti. 3.   Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai detentori di animali di compagnia. 4.   Le misure di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono attuate, a seconda dei casi, mediante: a) misure di protezione fisica, che possono comprendere: i) separazioni, recinzioni, tetti, reti, a seconda dei casi; ii) pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e derattizzazione; iii) nel caso degli animali acquatici, se del caso: — misure in materia di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico; — barriere naturali o artificiali rispetto ai corsi d'acqua circostanti che impediscano agli animali acquatici di entrare o uscire dallo stabilimento interessato, comprese misure contro le inondazioni e le infiltrazioni d'acqua dai corsi d'acqua circostanti; b) misure di gestione, che possono comprendere: i) procedure per l'ingresso nello stabilimento e l'uscita dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone; ii) procedure per l'uso delle attrezzature; iii) condizioni per i movimenti basate sui rischi; iv) condizioni per l'introduzione di animali o prodotti nello stabilimento; v) misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali introdotti di recente o malati; vi) un sistema per lo smaltimento sicuro dei cadaveri di animali e degli altri sottoprodotti di origine animale. 5.   Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali di compagnia cooperano con l'autorità competente e i veterinari nell'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al presente regolamento. 6.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i requisiti minimi necessari per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione riflettono le misure di cui al paragrafo 1, lettera b). Essi sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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