Art. 26
Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente
1. L'autorità competente esercita la sorveglianza al fine di individuare la presenza delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), e delle pertinenti malattie emergenti.
2. La sorveglianza è organizzata in modo da garantire la tempestiva individuazione della presenza delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), e delle malattie emergenti, mediante mezzi di raccolta, raffronto e analisi delle informazioni pertinenti relative alla situazione epidemiologica.
3. Ove possibile e opportuno, l'autorità competente si avvale dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale in conformità rispettivamente agli .
4. L'autorità competente si assicura che tale sorveglianza soddisfi i requisiti previsti dall' e da qualsiasi norma adottata ai sensi dell', lettera a).
5. L'autorità competente assicura che le informazioni ottenute mediante la sorveglianza di cui al paragrafo 1 siano raccolte e utilizzate in modo efficace ed efficiente.
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