Art. 26

Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente 1.   L'autorità competente esercita la sorveglianza al fine di individuare la presenza delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), e delle pertinenti malattie emergenti. 2.   La sorveglianza è organizzata in modo da garantire la tempestiva individuazione della presenza delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), e delle malattie emergenti, mediante mezzi di raccolta, raffronto e analisi delle informazioni pertinenti relative alla situazione epidemiologica. 3.   Ove possibile e opportuno, l'autorità competente si avvale dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale in conformità rispettivamente agli . 4.   L'autorità competente si assicura che tale sorveglianza soddisfi i requisiti previsti dall' e da qualsiasi norma adottata ai sensi dell', lettera a). 5.   L'autorità competente assicura che le informazioni ottenute mediante la sorveglianza di cui al paragrafo 1 siano raccolte e utilizzate in modo efficace ed efficiente.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente | Portale Normativo