Art. 24
Obbligo di sorveglianza degli operatori
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di sorveglianza degli operatori
Al fine di individuare la presenza di malattie elencate e di malattie emergenti, gli operatori:
a)
osservano la salute e il comportamento degli animali sotto la loro responsabilità;
b)
osservano le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale sotto la loro responsabilità, che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente;
c)
cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi negli animali sotto la loro responsabilità.
Storico versioni
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