Art. 24

Obbligo di sorveglianza degli operatori

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di sorveglianza degli operatori Al fine di individuare la presenza di malattie elencate e di malattie emergenti, gli operatori: a) osservano la salute e il comportamento degli animali sotto la loro responsabilità; b) osservano le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale sotto la loro responsabilità, che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente; c) cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi negli animali sotto la loro responsabilità.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo di sorveglianza degli operatori | Portale Normativo