Art. 23
Competenze di esecuzione in merito alla notifica nell'Unione, alla comunicazione nell'Unione e al sistema informatico per il trattamento delle informazioni
In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione in merito alla notifica nell'Unione, alla comunicazione nell'Unione e al sistema informatico per il trattamento delle informazioni
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme sulle prescrizioni relative alla notifica e alla comunicazione e sul sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui agli articoli da 19 a 22 per quanto riguarda:
a)
le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), che devono essere soggette a notifica immediata da parte degli Stati membri nonché le necessarie misure relative alla notifica, in conformità all';
b)
le informazioni che gli Stati membri devono fornire nella comunicazione di cui all';
c)
le procedure per l'istituzione e l'uso del sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all' e misure transitorie per la migrazione dei dati e delle informazioni dal sistema esistente al nuovo sistema e per la sua piena operatività;
d)
il formato e la struttura dei dati da inserire nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all';
e)
i termini e la frequenza delle notifiche e delle comunicazioni di cui agli e a 20 che avvengono in momenti e a intervalli che garantiscono la trasparenza e la tempestiva attuazione delle necessarie misure di gestione dei rischi, sulla base del profilo della malattia e del tipo di focolaio.
f)
l'elenco delle regioni di notifica e di comunicazione di cui all'.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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