Art. 142
Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione
In vigore dal 9 mar 2016
Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione
Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 4, e agli , la Commissione basa tali norme sui seguenti fattori:
a)
i rischi inerenti i movimenti di cui alle suddette disposizioni;
b)
lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di origine, di passaggio e di destinazione;
c)
le specie animali elencate per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d);
d)
le misure di biosicurezza in vigore nei luoghi di origine, di passaggio e di destinazione;
e)
eventuali condizioni specifiche in cui sono detenuti gli animali terrestri detenuti negli stabilimenti;
f)
le modalità di movimento specifiche per il tipo di stabilimento e le specie e categorie di animali terrestri detenuti in questione;
g)
altri fattori epidemiologici.
Storico versioni
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