Art. 142

Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione

In vigore dal 9 mar 2016
Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 4, e agli , la Commissione basa tali norme sui seguenti fattori: a) i rischi inerenti i movimenti di cui alle suddette disposizioni; b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di origine, di passaggio e di destinazione; c) le specie animali elencate per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); d) le misure di biosicurezza in vigore nei luoghi di origine, di passaggio e di destinazione; e) eventuali condizioni specifiche in cui sono detenuti gli animali terrestri detenuti negli stabilimenti; f) le modalità di movimento specifiche per il tipo di stabilimento e le specie e categorie di animali terrestri detenuti in questione; g) altri fattori epidemiologici.
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Art. 142 Regolamento (UE) 2016/429 — Fattori da prendere in considerazione nell'adozione degli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione | Portale Normativo