Art. 145
Contenuto dei certificati sanitari
In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto dei certificati sanitari
1. Il certificato sanitario di cui all' contiene le seguenti informazioni:
a)
lo stabilimento o il luogo di origine, lo stabilimento o il luogo di destinazione e, se del caso, gli stabilimenti per le operazioni di raccolta o per le soste degli animali terrestri detenuti interessati;
b)
il mezzo di trasporto e il trasportatore;
c)
una descrizione degli animali terrestri detenuti;
d)
il numero di animali terrestri detenuti;
e)
l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti, se richieste dagli e dalle norme adottate ai sensi degli , tranne in caso di deroghe conformemente all'; e
f)
le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali terrestri detenuti soddisfano le pertinenti prescrizioni di sanità animale per i movimenti di cui alle sezioni da 1 a 6 (articoli da 124 a 142).
2. Il certificato sanitario può contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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