Art. 145 · Contenuto dei certificati sanitari

Art. 145

Contenuto dei certificati sanitari

In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto dei certificati sanitari 1.   Il certificato sanitario di cui all' contiene le seguenti informazioni: a) lo stabilimento o il luogo di origine, lo stabilimento o il luogo di destinazione e, se del caso, gli stabilimenti per le operazioni di raccolta o per le soste degli animali terrestri detenuti interessati; b) il mezzo di trasporto e il trasportatore; c) una descrizione degli animali terrestri detenuti; d) il numero di animali terrestri detenuti; e) l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti, se richieste dagli e dalle norme adottate ai sensi degli , tranne in caso di deroghe conformemente all'; e f) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali terrestri detenuti soddisfano le pertinenti prescrizioni di sanità animale per i movimenti di cui alle sezioni da 1 a 6 (articoli da 124 a 142). 2.   Il certificato sanitario può contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
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