Art. 147
Delega di potere relativamente ai tipi specifici di movimenti di animali terrestri detenuti
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere relativamente ai tipi specifici di movimenti di animali terrestri detenuti
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' relativamente a misure specifiche che derogano a o integrano l'obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario, previsto all' e nelle norme adottate ai sensi dell', per i seguenti tipi di movimenti di animali terrestri detenuti:
a)
movimenti di ungulati e pollame detenuti che passano attraverso le operazioni di raccolta di cui all' prima di raggiungere il luogo finale di destinazione;
b)
movimenti di animali terrestri detenuti che devono ritornare al luogo d'origine o essere mossi a un'altra destinazione, per uno o più dei seguenti motivi:
i)
il tragitto previsto è stato inaspettatamente interrotto per motivi connessi al benessere degli animali;
ii)
si sono verificati incidenti o eventi imprevisti lungo il tragitto;
iii)
sono stati respinti nel luogo di destinazione in uno Stato membro o alla frontiera esterna dell'Unione;
iv)
sono stati respinti in un luogo di raccolta o di sosta;
v)
sono stati respinti in un paese terzo o territorio;
c)
movimenti di animali terrestri detenuti destinati a esposizioni, eventi sportivi, culturali e simili e loro successivo ritorno al luogo di origine.
Storico versioni
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