Art. 149

Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria

In vigore dal 9 mar 2016
Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria 1.   L'autorità competente pertinente, su richiesta di un operatore, rilascia un certificato sanitario per il movimento di animali terrestri detenuti se richiesto dall' o dagli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 1, a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni in materia di movimenti: a) le prescrizioni di cui all', all', paragrafo 1, agli , all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e agli ; b) le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 1, dell', dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 4, e dell'; c) le prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'. 2.   I certificati sanitari: a) sono verificati, timbrati e firmati da un veterinario ufficiale; b) restano validi per il periodo di tempo previsto nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), durante il quale gli animali terrestri detenuti oggetto dei certificati continuano a rispettare le garanzie in materia di sanità animale in essi contenute. 3.   Prima di firmare un certificato sanitario, il veterinario ufficiale interessato verifica, mediante i controlli fisici, documentari e d'identità previsti dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, che gli animali terrestri detenuti oggetto dello stesso soddisfino le prescrizioni del presente capo. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' recanti norme riguardo: a) ai tipi di controlli ed esami documentari, fisici e d'identità in relazione alle diverse specie e categorie di animali terrestri detenuti che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale conformemente al paragrafo 3 al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo; b) ai tempi necessari per l'esecuzione di tali controlli ed esami documentari, fisici e d'identità e per il rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima del movimento delle partite di animali terrestri detenuti; c) alla durata di validità dei certificati sanitari.
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Art. 149 Regolamento (UE) 2016/429 — Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria | Portale Normativo