Art. 148

Obbligo per gli operatori di collaborare con l'autorità competente a fini di certificazione sanitaria

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo per gli operatori di collaborare con l'autorità competente a fini di certificazione sanitaria Gli operatori: a) forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario di cui all', paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, o dell' prima del movimento previsto; b) se necessario, provvedono affinché gli animali terrestri detenuti in questione siano sottoposti a controlli fisici, documentari e d'identità conformemente all', paragrafo 3.
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Art. 148 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo per gli operatori di collaborare con l'autorità competente a fini di certificazione sanitaria | Portale Normativo