Art. 148
Obbligo per gli operatori di collaborare con l'autorità competente a fini di certificazione sanitaria
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo per gli operatori di collaborare con l'autorità competente a fini di certificazione sanitaria
Gli operatori:
a)
forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario di cui all', paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, o dell' prima del movimento previsto;
b)
se necessario, provvedono affinché gli animali terrestri detenuti in questione siano sottoposti a controlli fisici, documentari e d'identità conformemente all', paragrafo 3.
Storico versioni
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