Art. 150

Certificati sanitari elettronici

In vigore dal 9 mar 2016
Certificati sanitari elettronici I certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema TRACES, possono sostituire i certificati sanitari di accompagnamento di cui all', paragrafo 1, se: a) tali certificati sanitari elettronici contengono tutte le informazioni che il modello di certificato sanitario deve contenere conformemente all' e alle norme adottate ai sensi dell'; b) la tracciabilità degli animali terrestri detenuti in questione e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario elettronico sono assicurati; c) le autorità competenti degli Stati membri d'origine, di passaggio e di destinazione possono avere accesso ai documenti elettronici in ogni momento durante il trasporto.
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Art. 150 Regolamento (UE) 2016/429 — Certificati sanitari elettronici | Portale Normativo