Art. 152

Obblighi degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti Gli operatori diversi dai trasportatori, notificano in anticipo all'autorità competente del proprio Stato membro di origine i movimenti previsti di animali terrestri detenuti da tale Stato membro a un altro Stato membro nel caso in cui: a) gli animali debbano essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente agli e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 4; b) gli animali debbano essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali terrestri detenuti qualora siano mossi da una zona soggetta a restrizioni e ad essi si applichino le misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 2; c) agli animali è concessa una deroga alla prescrizione di certificazione sanitaria di cui all', paragrafo 1, lettera a), oppure essi sono soggetti alle norme speciali di cui all', paragrafo 1, lettera b); d) la notifica sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell', paragrafo 1. Ai fini del primo comma del presente articolo, gli operatori forniscono all'autorità competente del loro Stato membro di origine tutte le informazioni necessarie per consentirle di notificare i movimenti di animali terrestri detenuti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell', paragrafo 1.
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Art. 152 Regolamento (UE) 2016/429 — Obblighi degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti | Portale Normativo