Art. 153
Responsabilità dell'autorità competente relativamente alla notifica di movimenti verso altri Stati membri
In vigore dal 9 mar 2016
Responsabilità dell'autorità competente relativamente alla notifica di movimenti verso altri Stati membri
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di animali terrestri detenuti di cui all'.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 avviene prima del movimento in questione e, ove possibile, mediante il sistema TRACES.
3. Gli Stati membri designano regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti di cui al paragrafo 1.
4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'operatore interessato a notificare parzialmente o integralmente attraverso il sistema TRACES i movimenti di animali terrestri detenuti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
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