Art. 151

Autodichiarazione degli operatori per i movimenti verso altri Stati membri

In vigore dal 9 mar 2016
Autodichiarazione degli operatori per i movimenti verso altri Stati membri 1.   Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per i movimenti di animali terrestri detenuti dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all', paragrafi 1 e 2. 2.   L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni relative agli animali terrestri detenuti in questione: a) il luogo di origine e il luogo di destinazione e, se del caso, eventuali luoghi di raccolta o di sosta; b) i mezzi di trasporto e il trasportatore; c) una descrizione degli animali terrestri detenuti e l'indicazione della loro specie, categoria e quantità; d) l'identificazione e la registrazione, se richieste dagli , dall', lettera a), e dalle norme adottate ai sensi degli ; e) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali terrestri detenuti soddisfano le prescrizioni di sanità animale per i movimenti di cui alle sezioni da 1 a 6 (articoli da 124 a 142). 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) le norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse categorie e specie di animali; b) le informazioni che devono figurare nell'autodichiarazione in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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