Art. 150
Certificati sanitari elettronici
In vigore dal 9 mar 2016
Certificati sanitari elettronici
I certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema TRACES, possono sostituire i certificati sanitari di accompagnamento di cui all', paragrafo 1, se:
a)
tali certificati sanitari elettronici contengono tutte le informazioni che il modello di certificato sanitario deve contenere conformemente all' e alle norme adottate ai sensi dell';
b)
la tracciabilità degli animali terrestri detenuti in questione e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario elettronico sono assicurati;
c)
le autorità competenti degli Stati membri d'origine, di passaggio e di destinazione possono avere accesso ai documenti elettronici in ogni momento durante il trasporto.
Storico versioni
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