Art. 133
Deroga relativa alle operazioni di raccolta
In vigore dal 9 mar 2016
Deroga relativa alle operazioni di raccolta
1. In deroga all', paragrafo 2, gli operatori possono sottoporre gli ungulati e il pollame detenuti a un massimo di tre operazioni di raccolta durante un movimento da uno Stato membro di origine ad un altro Stato membro.
2. Le operazioni di raccolta di cui al paragrafo 1 del presente articolo avvengono unicamente in uno stabilimento riconosciuto a tal fine a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 3 e 4.
Tuttavia, lo Stato membro d'origine può consentire che una operazione di raccolta nel suo territorio avvenga su un mezzo di trasporto che raccoglie gli ungulati o il pollame detenuti direttamente dai loro stabilimenti di origine, purché tali animali non siano nuovamente scaricati durante tale operazione prima dell'arrivo:
a)
allo stabilimento o al luogo finale di destinazione; oppure
b)
per la successiva operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto a tal fine conformemente all', paragrafo 1 e all', paragrafi 4 e 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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