Art. 147 · Delega di potere relativamente ai tipi specifici di movimenti di animali terrestri detenuti

Art. 147

Delega di potere relativamente ai tipi specifici di movimenti di animali terrestri detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere relativamente ai tipi specifici di movimenti di animali terrestri detenuti Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' relativamente a misure specifiche che derogano a o integrano l'obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario, previsto all' e nelle norme adottate ai sensi dell', per i seguenti tipi di movimenti di animali terrestri detenuti: a) movimenti di ungulati e pollame detenuti che passano attraverso le operazioni di raccolta di cui all' prima di raggiungere il luogo finale di destinazione; b) movimenti di animali terrestri detenuti che devono ritornare al luogo d'origine o essere mossi a un'altra destinazione, per uno o più dei seguenti motivi: i) il tragitto previsto è stato inaspettatamente interrotto per motivi connessi al benessere degli animali; ii) si sono verificati incidenti o eventi imprevisti lungo il tragitto; iii) sono stati respinti nel luogo di destinazione in uno Stato membro o alla frontiera esterna dell'Unione; iv) sono stati respinti in un luogo di raccolta o di sosta; v) sono stati respinti in un paese terzo o territorio; c) movimenti di animali terrestri detenuti destinati a esposizioni, eventi sportivi, culturali e simili e loro successivo ritorno al luogo di origine.
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