Art. 109
Obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti
1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono una base dati informatizzata per la registrazione almeno:
a)
delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie bovina:
i)
la loro identificazione individuale conformemente all', lettera a);
ii)
gli stabilimenti in cui sono detenuti;
iii)
i loro movimenti in entrata e in uscita da tali stabilimenti;
b)
delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti delle specie ovina e caprina:
i)
le informazioni relative alla loro identificazione conformemente all', paragrafo 1, lettera a), e il numero di animali detenuti nello stabilimento;
ii)
gli stabilimenti in cui sono detenuti;
iii)
i loro movimenti in entrata e in uscita da tali stabilimenti;
c)
delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie suina:
i)
le informazioni relative alla loro identificazione conformemente all' e al numero di animali negli stabilimenti che li detengono;
ii)
gli stabilimenti in cui sono detenuti;
iii)
i loro movimenti in entrata e in uscita da tali stabilimenti;
d)
delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie equina:
i)
il loro codice unico conformemente all';
ii)
se del caso, il metodo di identificazione previsto all', paragrafo 1, lettera b), che collega l'animale interessato al documento di identificazione di cui al punto iii);
iii)
gli estremi di identificazione pertinenti contenuti nel documento di identificazione conformemente all', paragrafo 1, lettera c), stabiliti dalle norme adottate ai sensi degli ;
iv)
gli stabilimenti in cui tali animali sono abitualmente detenuti;
e)
delle informazioni relative agli animali terrestri detenuti di specie diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo quando ciò sia previsto nelle norme adottate conformemente al paragrafo 2.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla registrazione di informazioni relative a specie animali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo nella base dati informatizzata di cui al suddetto paragrafo, qualora ciò sia necessario, in ragione dei rischi specifici e significativi presentati da tali specie, per:
a)
garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite dal presente regolamento;
b)
facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti, dei loro movimenti tra gli Stati membri e del loro ingresso nell'Unione.
Storico versioni
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