Art. 112 · Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione degli animali detenuti della specie bovina

Art. 112

Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione degli animali detenuti della specie bovina

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione degli animali detenuti della specie bovina Gli operatori che detengono animali della specie bovina: a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione; b) provvedono affinché a tali animali detenuti, in caso di movimento tra Stati membri, sia rilasciato un documento di identificazione dall'autorità competente o dall'autorità designata o da un organismo autorizzato d'origine, a meno che non siano rispettate le condizioni di cui all', paragrafo 1), lettera b); c) provvedono affinché il documento di identificazione: i) sia conservato, compilato correttamente e aggiornato dall'operatore interessato; e ii) accompagni tali animali detenuti quando vengono mossi, quando tale documento è prescritto dalla lettera b); d) trasmettono le informazioni sui movimenti in entrata e in uscita dallo stabilimento interessato dei suddetti animali detenuti, nonché su tutte le nascite e i decessi in tale stabilimento, alla base dati informatizzata di cui all', paragrafo 1.
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