Art. 31

Programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione

In vigore dal 9 mar 2016
Programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione 1.   Gli Stati membri che non sono indenni o non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b), in tutto il loro territorio o in zone o compartimenti dello stesso: a) istituiscono un programma di eradicazione o comprovante l'indennità da tale malattia elencata, da attuare nelle popolazioni animali interessate da tale malattia e riguardante le parti del loro territorio o le zone o i compartimenti interessati del medesimo («programma obbligatorio di eradicazione»), che deve essere applicato finché non siano soddisfatte le condizioni per la concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia del territorio o di una zona dello Stato membro interessato, conformemente all', paragrafo 1, o di un compartimento, conformemente all', paragrafo 2; b) presentano il progetto di programma obbligatorio di eradicazione alla Commissione per approvazione. 2.   Gli Stati membri che non sono indenni o che non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera c), e che decidono di istituire un programma per l'eradicazione di tale malattia elencata, da attuare nelle popolazioni animali interessate dalla malattia in questione e riguardante le parti del loro territorio o le zone o i compartimenti interessati del medesimo («programma facoltativo di eradicazione»), presentano il progetto di tale programma alla Commissione per approvazione, ove lo Stato membro interessato chieda il riconoscimento delle garanzie in materia di sanità animale all'interno dell'Unione per quanto riguarda i movimenti degli animali o dei prodotti per tale malattia. Tale programma facoltativo di eradicazione si applica finché: a) non siano soddisfatte le condizioni per la concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia del territorio o di una zona dello Stato membro interessato, conformemente all', paragrafo 1, o di un compartimento, conformemente all', paragrafo 2; o b) sia stabilito che non sono realizzate le condizioni per la concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia e il programma non soddisfa più il suo obiettivo; o c) lo Stato membro interessato ritira il programma. 3.   La Commissione mediante atti di esecuzione approva, se del caso: a) i progetti di programmi obbligatori di eradicazione presentati per approvazione a norma del paragrafo 1; b) i progetti di programmi facoltativi di eradicazione presentati per approvazione a norma del paragrafo 2, se le condizioni stabilite nel presente capo sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi a una malattia elencata che rappresenta un rischio avente un impatto molto forte, la Commissione adotta gli atti di esecuzione immediatamente applicabili di cui alla lettera a) del paragrafo 3, del presente articolo secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. Per motivi debitamente giustificati, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare una modifica proposta dallo Stato membro interessato o revocare l'approvazione dei programmi di eradicazione approvati conformemente al paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per quanto riguarda: a) le strategie di controllo delle malattie, gli obiettivi intermedi e finali per specifiche malattie e il periodo di applicazione dei programmi di eradicazione; b) le deroghe alla prescrizione di presentare per approvazione i programmi di eradicazione, in conformità al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora tale approvazione non sia necessaria giacché sono state adottate norme riguardanti tali programmi conformemente all', paragrafo 2, e all'; c) le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri in merito alle deroghe all'obbligo di approvazione dei programmi di eradicazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica o all'abrogazione delle norme adottate in conformità della lettera b) del presente paragrafo.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2016/429 — Programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione | Portale Normativo