Art. 77

Conferma ufficiale della malattia da parte dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Conferma ufficiale della malattia da parte dell'autorità competente 1.   L'autorità competente basa la conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b) o c), sulle seguenti informazioni: a) i risultati degli esami clinici e di laboratorio di cui all', paragrafo 2; b) l'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1, lettera b), ove pertinente; c) altri dati epidemiologici disponibili. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 77 Regolamento (UE) 2016/429 — Conferma ufficiale della malattia da parte dell'autorità competente | Portale Normativo