Art. 77
Conferma ufficiale della malattia da parte dell'autorità competente
In vigore dal 9 mar 2016
Conferma ufficiale della malattia da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente basa la conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b) o c), sulle seguenti informazioni:
a)
i risultati degli esami clinici e di laboratorio di cui all', paragrafo 2;
b)
l'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1, lettera b), ove pertinente;
c)
altri dati epidemiologici disponibili.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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