Art. 78
Soppressione delle misure preliminari di lotta alle malattie in caso di esclusione di malattia
In vigore dal 9 mar 2016
Soppressione delle misure preliminari di lotta alle malattie in caso di esclusione di malattia
L'autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, all' e all', paragrafo 2, lettera b), fino a quando la presenza delle malattie elencate in questione non è stata esclusa ai sensi dell', paragrafo 1, e le norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2.
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