Art. 80

Misure di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera c) 1.   In caso di conferma ufficiale, a norma dell', paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera c), in animali detenuti in uno Stato membro che ha optato per un programma di eradicazione riguardante le parti del suo territorio o le zone o i compartimenti interessati, come previsto all', paragrafo 2, come pertinente per quella malattia elencata e quel focolaio, l'autorità competente applica le misure di controllo delle malattie previste nel programma di eradicazione facoltativa. 2.   L'autorità competente può adottare misure di controllo delle malattie aggiuntive rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, che possono comprendere una o più delle misure previste agli articoli da 53 a 69 e sono proporzionate al rischio costituito dalla malattia elencata in questione e tengono conto: a) del profilo della malattia; b) degli animali detenuti colpiti; c) delle ripercussioni economiche e sociali. 3.   In caso di conferma ufficiale, a norma dell', paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera c), in animali detenuti in uno Stato membro, zona o compartimento che ha ottenuto lo status di indenne da malattia ai sensi dell' o dell', e al fine di mantenere tale status, l'autorità competente adotta una o più delle misure di cui agli articoli da 53 a 69. Tali misure sono proporzionate al rischio costituito dalla malattia elencata e tengono conto: a) del profilo della malattia; b) degli animali detenuti colpiti; c) delle ripercussioni economiche e sociali.
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Art. 80 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) | Portale Normativo