Art. 129

Prescrizioni generali per gli operatori in materia di movimenti di animali terrestri detenuti che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi terzi o territori

In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni generali per gli operatori in materia di movimenti di animali terrestri detenuti che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi terzi o territori Gli operatori garantiscono che gli animali terrestri detenuti destinati all'esportazione verso un paese terzo o territorio che passano attraverso il territorio di un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui agli .
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Prescrizioni generali per gli operatori in materia di movimenti di animali terrestri detenuti che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi terzi o territori (Art. 129 Regolamento (UE) 2016/429) — Testo vigente | Portale Normativo