Art. 54
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata
In vigore dal 9 mar 2016
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata
1. In caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, l'autorità competente conduce senza indugio un'indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.
2. Ai fini dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, se del caso, si assicura che:
a)
i veterinari ufficiali effettuino un esame clinico su un campione rappresentativo di animali detenuti delle specie elencate per la malattia elencata in questione;
b)
i veterinari ufficiali prelevino opportuni campioni da tali animali detenuti delle specie elencate e altri campioni per esami da eseguire in laboratori designati a tal fine dall'autorità competente;
c)
si effettuino in tali laboratori designati esami per confermare o escludere la presenza della malattia elencata in questione.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate integranti le norme relative all'indagine condotta dalle autorità competenteidi cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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