Art. 56

Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie

In vigore dal 9 mar 2016
Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie Le misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, sono: a) rivedute dall'autorità competente, se del caso, a seguito dei risultati: i) dell'indagine di cui all', paragrafo 1; ii) dell'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1; b) ulteriormente estese ad altri luoghi conformemente all', paragrafo 1, lettera a), se necessario.
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Art. 56 Regolamento (UE) 2016/429 — Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie | Portale Normativo