Art. 56 · Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie

Art. 56

Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie

In vigore dal 9 mar 2016
Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie Le misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, sono: a) rivedute dall'autorità competente, se del caso, a seguito dei risultati: i) dell'indagine di cui all', paragrafo 1; ii) dell'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1; b) ulteriormente estese ad altri luoghi conformemente all', paragrafo 1, lettera a), se necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-56