Art. 56
Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie
In vigore dal 9 mar 2016
Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie
Le misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, sono:
a)
rivedute dall'autorità competente, se del caso, a seguito dei risultati:
i)
dell'indagine di cui all', paragrafo 1;
ii)
dell'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1;
b)
ulteriormente estese ad altri luoghi conformemente all', paragrafo 1, lettera a), se necessario.
Storico versioni
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