Art. 57

Indagine epidemiologica

In vigore dal 9 mar 2016
Indagine epidemiologica 1.   L'autorità competente conduce un'indagine epidemiologica in caso di conferma di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), negli animali. 2.   L'indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 è volta a: a) identificare la probabile origine della malattia elencata in questione e i suoi mezzi di diffusione; b) calcolare la probabile durata della presenza della malattia; c) individuare gli stabilimenti e le loro unità epidemiologiche, le aziende alimentari e di mangimi o gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o altro luogo in cui animali delle specie elencate per la presunta malattia elencata possono essere stati infettati, infestati o contaminati; d) ottenere informazioni i movimenti degli animali detenuti, delle persone, dei prodotti, dei veicoli, dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe essere stato diffuso nel periodo interessato precedente la notifica del sospetto o della conferma della malattia elencata; e) ottenere informazioni sulla probabile diffusione della malattia elencata nell'ambiente circostante, compresa la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia.
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Art. 57 Regolamento (UE) 2016/429 — Indagine epidemiologica | Portale Normativo