Art. 59

Sospensione delle misure preliminari di controllo delle malattie successiva all'esclusione della presenza della malattia elencata

In vigore dal 9 mar 2016
Sospensione delle misure preliminari di controllo delle malattie successiva all'esclusione della presenza della malattia elencata L'autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, e all' fino a quando la presenza delle malattie elencate in questione di cui all', paragrafo 1, lettera a), non sia esclusa in base alle informazioni di cui all', paragrafo 1, o alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2.
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Art. 59 Regolamento (UE) 2016/429 — Sospensione delle misure preliminari di controllo delle malattie successiva all'esclusione della presenza della malattia elencata | Portale Normativo