Art. 60.tit_1

Misure immediate di controllo delle malattie che l'autorità competente deve adottare

In vigore dal 9 mar 2016
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Art. 60.tit_1 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure immediate di controllo delle malattie che l'autorità competente deve adottare | Portale Normativo