Art. 40

Modalità di applicazione

In vigore dal 20 feb 2006
Modalità di applicazione 1.   Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Esse comprendono in particolare: a) le modalità di applicazione degli articoli da 3 a 6, in particolare quelle relative alle maggiorazioni e riduzioni dei prezzi da applicare per differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per il prezzo di riferimento di cui all', paragrafo 3, e per il prezzo minimo di cui all', paragrafo 3; b) le modalità di applicazione degli articoli da 7 a 10; c) le modalità di applicazione degli , in particolare le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione, i loro importi e i quantitativi ammissibili; d) le modalità di applicazione relative alla fissazione e alla comunicazione degli importi di cui agli ; e) le modalità di applicazione degli . Tali modalità possono riguardare, in particolare, i) le sospensioni di cui all', paragrafi 2 e 3, che possono essere stabilite nell'ambito di una procedura di gara; ii) la determinazione dei prodotti ai quali si applicano dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'; iii) i contingenti tariffari annui di cui all', paragrafo 1, se necessario adeguatamente scaglionati nell'arco dell'anno, e la determinazione del metodo di gestione da applicare che include, secondo i casi: — garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto; — disposizioni circa il riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di cui al primo trattino; — le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione; f) le modalità di applicazione degli ; g) le modalità di applicazione del capo 3 del titolo III, che possono comprendere in particolare: i) modalità di applicazione della ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati; ii) l'adozione delle misure appropriate di cui all'. 2.   Inoltre possono essere adottati, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: a) i criteri per la ripartizione tra i venditori di barbabietola, da parte delle imprese produttrici di zucchero, dei quantitativi di barbabietola che devono formare oggetto prima della semina di contratti di fornitura, come previsto dall', paragrafo 4; b) modifiche degli allegati I e II; c) una deroga alle date di cui all', paragrafo 2; d) le modalità di applicazione degli articoli da 16 a 19, in particolare: i) le informazioni supplementari che devono presentare gli operatori accreditati; ii) i criteri per le sanzioni, le sospensioni e la revoca dell'accreditamento degli operatori; iii) la concessione degli aiuti e l'importo degli aiuti per l'ammasso privato di cui all', paragrafo 1; iv) la qualità e la quantità minime esigibili, le maggiorazioni e le riduzioni di prezzo applicabili e le procedure e le condizioni di presa in consegna da parte degli organismi d'intervento, e per gli acquisti all'intervento di cui all', paragrafo 2; v) la percentuale di ritiro dal mercato di zucchero di quota di cui all', paragrafo 1; vi) le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario in applicazione dell', paragrafo 4; e) le regole per l'applicazione della deroga di cui all', paragrafo 1; f) le modalità di applicazione degli e, in particolare, per rispettare gli impegni internazionali: i) modifiche della definizione di cui all', punto 11); ii) modifiche dell'allegato VI; g) misure adottate in applicazione dell'.
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Modalità di applicazione (Art. 40 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo