Art. 36

Aiuti di Stato

In vigore dal 20 feb 2006
Aiuti di Stato 1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all', paragrafo 1, si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, ad esclusione degli aiuti di Stato di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di oltre il 50 % possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale viene erogato l'aiuto transitorio a favore dei bieticoltori in conformità del capo 10 septies del regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (12). La Commissione decide, sulla base della domanda presentata dallo Stato membro interessato, l'importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura. Per quanto concerne l'Italia, l'aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione per tonnellata di barbabietole da zucchero da accordare ai bieticoltori e per il trasporto delle barbabietole. 3.   La Finlandia può accordare un aiuto fino ad un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione a favore dei bieticoltori. 4.   Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'ammontare degli aiuti di Stato effettivamente concessi nel corso della campagna in questione.
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