Art. 35
Restrizioni alle esportazioni
In vigore dal 20 feb 2006
Restrizioni alle esportazioni
1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti di cui all', paragrafo 1, raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere e di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate in situazioni di grave emergenza.
2. Le misure adottate a norma del presente articolo si applicano tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
Storico versioni
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