Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 20 feb 2006
Campo d'applicazione 1.   L'organizzazione comune dei mercati nel settore zucchero istituita dal presente regolamento disciplina i seguenti prodotti: NC Codice Descrizione a) 1212 91 Barbabietole da zucchero 1212 99 20 Canne da zucchero b) 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido c) 1702 20 Zucchero e sciroppo d'acero 1702 60 95 e 1702 90 99 Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio e il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio 1702 90 60 Succedanei del miele, anche misti con miele naturale 1702 90 71 Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio 2106 90 59 Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina d) 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 Isoglucosio e) 1702 60 80 1702 90 80 Sciroppo di inulina f) 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero g) 2106 90 30 Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati h) 2303 20 Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero 2.   La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007.
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Campo d'applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo