Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 feb 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1)
«zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
2)
«zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
3)
«isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;
4)
«sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
5)
«zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di quota»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa;
6)
«zucchero industriale»: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5), destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all', paragrafo 2;
7)
«isoglucosio industriale»e «sciroppo di inulina industriale»: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all', paragrafo 2;
8)
«zucchero eccedente», «isoglucosio eccedente» e «sciroppo di inulina eccedente»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5), 6) e 7);
9)
«barbabietole di quota»: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;
10)
«contratto di fornitura»: il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;
11)
«accordo interprofessionale»:
a)
l'accordo stipulato a livello comunitario tra un'unione di organizzazioni nazionali di imprese e un'unione di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure
b)
l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure
c)
in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure
d)
in assenza di accordi ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l'accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dall'impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;
12)
«zucchero ACP/India»: zucchero di cui al codice NC 1701 , originario degli Stati indicati nell'allegato VI ed importato nella Comunità in forza:
—
del Protocollo n. 3 all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE
oppure
—
dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (8);
13)
«raffineria a tempo pieno»: un'unità di produzione:
—
la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione
o
—
che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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