Art. 39
Comitato di gestione per lo zucchero
In vigore dal 20 feb 2006
Comitato di gestione per lo zucchero
1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per lo zucchero (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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