Art. 39

Comitato di gestione per lo zucchero

In vigore dal 20 feb 2006
Comitato di gestione per lo zucchero 1.   La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per lo zucchero (in seguito denominato «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Comitato di gestione per lo zucchero (Art. 39 Regolamento (UE) 2006/318) — Testo vigente | Portale Normativo